Presidia l’efficienza dei processi gestionali per ridurre i rischi legati alle variazioni dei consumi di energia elettrica e gas e minimizzare gli scostamenti tra approvvigionamenti e prelievi.
Per informazioni o segnalare un reclamo inviaci una richiesta scritta tramite pec all’indirizzo aema.srl@pec.aceaspa.it
Livelli di qualità commerciale per l'esercente la vendita
Gli esercenti l'attività di vendita sono soggetti al rispetto dei livelli di qualità commerciale definiti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), già AEEGSI, ai sensi dell'Allegato A alla delibera 413/2016/R/com. Il mancato rispetto dei livelli di qualità specifici da parte dell'esercente comporta l'erogazione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito da ARERA.
Di seguito sono elencati i livelli di qualità commerciale e i valori degli indennizzi automatici stabiliti dall'Autorità relativi all’anno 2023. In tale anno, Acea Energy Management non ha ricevuto alcuna richiesta scritta da parte dei clienti finali.
Livelli specifici
Cluster inserito: cliente finale multisito (elettrico e gas)
Indicatore |
Standard specifico | Grado di rispetto effettivo |
---|---|---|
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami | 30 giorni solari dalla data di ricevimento | - |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 60 giorni solari dalla data di ricevimento (o 90 giorni per le fatture con periodicità quadrimestrale) |
- |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 giorni solari dalla data di ricevimento | - |
Livelli generali
Cluster inserito: cliente finale multisito (elettrico e gas)
Indicatore |
Standard generale | Grado di rispetto effettivo |
---|---|---|
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni | 95% | - |
In caso di mancato rispetto degli standard specifici verrà corrisposto un indennizzo automatico base di 25 euro. Il predetto indennizzo sarà pari a 50 euro se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto normativamente previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di 75 euro se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.
Indicatore |
Standard specifico | Importo indennizzo | ||
---|---|---|---|---|
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari dalla data di ricevimento | 25 euro per risposte inviate tra 31-60 giorni | 50 euro per risposte inviate tra 61-90 giorni | 75 euro per risposte inviate oltre 90 giorni |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 60 giorni solari dalla data di ricevimento (o 90 giorni per le fatture con periodicità quadrimestrale) | 25 euro per risposte inviate tra 61-120 giorni | 50 euro per risposte inviate tra 121-180 giorni | 75 euro per risposte inviate oltre 180 giorni |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 giorni solari dalla data di ricevimento | 20 euro per risposte inviate tra 21-40 giorni | 50 euro per risposte inviate tra 41-60 giorni | 75 euro per risposte inviate oltre 60 giorni |
Modalità e tempistiche di costituzione in mora e indennizzi in caso di mancato rispetto di tale disciplina
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nell’Allegato A della delibera ARG/gas n. 99/2011 (TIMG), per il settore gas, e nell’Allegato A della delibera 258/2015/R/com (TIMOE), per il settore elettrico, ha disciplinato le modalità di costituzione in mora del cliente finale moroso. Conformemente alle citate delibere, Acea Energy Management, attraverso l’invio di raccomandata semplice, potrà costituire in mora il cliente finale che non risulti in regola con il pagamento della bolletta, avendolo omesso o avendolo eseguito parzialmente. Nella suddetta comunicazione verrà indicato il termine ultimo per il pagamento, il quale non potrà essere inferiore a venticinque (25) giorni solari (calcolati dalla data di emissione e comprensivi di un massimo di 5 giorni lavorativi per consegnare la comunicazione al vettore postale). In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato e trascorsi almeno ulteriori tre (3) giorni lavorativi, in costanza di mora, Acea Energy Management potrà richiedere al distributore locale la sospensione della fornitura. In caso di invio della comunicazione di costituzione in mora tramite posta elettronica certificata, il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte di Acea Energy Management, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.
Qualora, nei 90 giorni precedenti all’invio della comunicazione di costituzione in mora, Acea Energy Management abbia inviato una richiesta di sospensione della fornitura nei confronti del medesimo cliente, i termini di venticinque (25) e dieci (10) giorni solari potranno essere ridotti rispettivamente a quindici (15) e cinque (5) giorni solari. In tal caso, prima di presentare la richiesta di sospensione al distributore locale, Acea Energy Management dovrà attendere ulteriori due (2) giorni lavorativi dall’inutile decorrenza dei predetti termini. L’esecuzione del pagamento delle fatture oggetto di costituzione in mora, dovrà essere comunicato dal cliente ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione di costituzione in mora.
L’eventuale sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata:
ovvero
ovvero
La sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un indennizzo automatico di € 30.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia reti e ambiente al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it e al sito www.cig.it/assicurazione/ dal quale è possibile scaricare la documentazione relativa al contratto ed al modulo di denuncia. Per assistenza, chiarimenti e ulteriori informazioni si può telefonare anche al numero verde 800 92 92 86 del CIG, o inviare una mail a: assigas@cig.it.
Procedura per l’attivazione della fornitura di gas per un nuovo impianto* ovvero per l'attivazione o riattivazione della fornitura di gas per impianti modificati** o trasformati***:
La Delibera 40/14 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, prevede l'obbligo di accertamento documentale della sicurezza per gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti e le procedure necessarie per l’attivazione della fornitura, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti. La delibera si applica a tutti gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali.
L'inizio della erogazione del gas è subordinato all'esito positivo dell'accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell'impianto di utenza alle vigenti disposizioni. La modulistica deve essere compilata e sottoscritta dal cliente e dall'installatore, ciascuno per le parti di propria competenza e trasmessa alla società di distribuzione.
Il cliente finale dovrà consegnare al distributore i moduli H e I che troverà di seguito, debitamente compilati e firmati.
L'accertamento è di competenza delle società di distribuzione, tenuta all’obbligo di subordinare l'inizio dell'erogazione del gas all'esito positivo dell'accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell'impianto.
Allegati:
Allegato G/40 “Procedura per l'attivazione o riattivazione della fornitura gas”
* Impianto di utenza nuovo: è l’impianto di utenza di nuova installazione;
** Impianto di utenza modificato: è l’impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas;
*** Impianto di utenza trasformato: è l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas.
Indirizzi utili per le comunicazioni dei Distributori di gas naturale
In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, n. 294/06, si rende noto l’indirizzo di posta elettronica certificata switching.gas@pec.aceaenergia.it a cui inviare le comunicazioni tra operatori finalizzate all'effettuazione:
In caso di un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate al seguente numero di fax 06 57993356 ovvero al seguente indirizzo postale Piazzale Ostiense 2, 00154 – Roma.
Si rende noto che non saranno prese in considerazione comunicazioni di reclamo o comunque non inerenti a quelle sopra elencate.
In questa sezione informativa, destinata ai clienti finali di gas naturale, sono riportate le disposizioni del Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019 e s.s.m.m. e i.i. del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti:
Oppure
Il Piano di Emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi e individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione.
Per maggiori informazioni puoi scaricare l’allegato 2 al Decreto Ministeriale 18 dicembre 2019.
Il 26 febbraio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica, Autorità Competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, ha dichiarato lo stato di pre-allarme. Per maggiori info vai su: Dichiarazione del Ministero dello Sviluppo Economico: Stato di pre-allarme (snam.it)
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