Cura le relazioni commerciali con i principali fornitori di energia elettrica e gas, nazionali ed esteri, e presidia l’efficienza dei processi gestionali per quanto riguarda il rischio sui volumi di consumo per coglierne le variazioni e gestire al meglio il rapporto tra energia approvvigionata e venduta.
Per informazioni o segnalare un reclamo inviaci una richiesta scritta, compilando il modulo online che trovi nella sezione Reclamo all’interno di MyAcea. Al termine della procedura di invio, ti sarà rilasciato il numero identificativo della tua pratica.
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Livelli di qualità commerciale per l'esercente la vendita
Gli esercenti l'attività di vendita sono soggetti al rispetto dei livelli di qualità commerciale definiti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), già AEEGSI, ai sensi dell'Allegato A alla delibera 413/2016/R/com. Il mancato rispetto dei livelli di qualità specifici da parte dell'esercente comporta l'erogazione ai clienti finali di un indennizzo automatico definito da ARERA.
Di seguito sono elencati i livelli di qualità commerciale e i valori degli indennizzi automatici stabiliti dall'Autorità relativi all’anno 2016. In tale anno, Acea Energy Management non ha ricevuto alcuna richiesta scritta da parte dei clienti finali.
Livelli specifici
Indicatore |
Standard specifico | Grado di rispetto effettivo | |
---|---|---|---|
cliente finale di energia elettrica e di gas naturale con unico contratto (dual fuel) | cliente finale multisito (elettrico e gas) | ||
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami | 40 giorni solari dalla data di ricevimento | - | - |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 90 giorni solari dalla data di ricevimento | - | - |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 giorni solari dalla data di ricevimento | - | - |
Livelli generali
Indicatore |
Standard generale | Grado di rispetto effettivo | |
---|---|---|---|
cliente finale di energia elettrica e di gas naturale con unico contratto (dual fuel) | cliente finale multisito (elettrico e gas) | ||
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni | 95% | - | - |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'art. 8 Delibera 164/08 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari | 95% | - | - |
Si segnala che a partire da gennaio 2017, a seguito delle modifiche normative introdotte con la delibera AEEGSI n. 413/2016/R/com che ha approvato il nuovo “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale – TIQV”, non troverà più applicazione il livello generale relativo alle richieste scritte di rettifica di fatturazione. In caso di mancato rispetto degli standard specifici verrà corrisposto un indennizzo automatico base di 25 euro. Il predetto indennizzo sarà pari a 50 euro se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto normativamente previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di 75 euro se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto.
Indicatore |
Standard specifico | Importo indennizzo | ||
---|---|---|---|---|
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 40 giorni solari dalla data di ricevimento | 25 euro per risposte inviate tra 41-80 giorni | 50 euro per risposte inviate tra 81-120 giorni | 75 euro per risposte inviate oltre 120 giorni |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 90 giorni solari dalla data di ricevimento | 25 euro per risposte inviate tra 91-180 giorni | 50 euro per risposte inviate tra 181-270 giorni | 75 euro per risposte inviate oltre 270 giorni |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 giorni solari dalla data di ricevimento | 20 euro per risposte inviate tra 21-40 giorni | 50 euro per risposte inviate tra 41-60 giorni | 75 euro per risposte inviate oltre 60 giorni |
Modalità e tempistiche di costituzione in mora e indennizzi in caso di mancato rispetto di tale disciplina
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, nell’Allegato A della delibera ARG/gas n. 99/2011 (TIMG), per il settore gas, e nell’Allegato A della delibera 258/2015/R/com (TIMOE), per il settore elettrico, ha disciplinato le modalità di costituzione in mora del cliente finale moroso. Conformemente alle citate delibere, Acea Energy Management, attraverso l’invio di raccomandata semplice, potrà costituire in mora il cliente finale che non risulti in regola con il pagamento della bolletta, avendolo omesso o avendolo eseguito parzialmente. Nella suddetta comunicazione verrà indicato il termine ultimo per il pagamento, il quale non potrà essere inferiore a venticinque (25) giorni solari (calcolati dalla data di emissione e comprensivi di un massimo di 5 giorni lavorativi per consegnare la comunicazione al vettore postale). In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato e trascorsi almeno ulteriori tre (3) giorni lavorativi, in costanza di mora, Acea Energy Management potrà richiedere al distributore locale la sospensione della fornitura. In caso di invio della comunicazione di costituzione in mora tramite posta elettronica certificata, il termine dei venticinque giorni solari è ridotto a dieci (10) giorni solari dal ricevimento, da parte di Acea Energy Management, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.
Qualora, nei 90 giorni precedenti all’invio della comunicazione di costituzione in mora, Acea Energy Management abbia inviato una richiesta di sospensione della fornitura nei confronti del medesimo cliente, i termini di venticinque (25) e dieci (10) giorni solari potranno essere ridotti rispettivamente a quindici (15) e cinque (5) giorni solari. In tal caso, prima di presentare la richiesta di sospensione al distributore locale, Acea Energy Management dovrà attendere ulteriori due (2) giorni lavorativi dall’inutile decorrenza dei predetti termini.L’esecuzione del pagamento delle fatture oggetto di costituzione in mora, dovrà essere comunicato dal cliente ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione di costituzione in mora.
L’eventuale sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata:
prima del termine ultimo cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento,
ovvero
sulla base di una costituzione in mora consegnata al vettore postale oltre il termine massimo previsto dalla normativa,
ovvero
su richiesta presentata al distributore locale prima che, decorso il termine assegnato al cliente per il pagamento, siano trascorsi gli ulteriori giorni lavorativi previsti dalla normativa, darà luogo all’erogazione dell’indennizzo automatico di € 20.
La sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un indennizzo automatico di € 30.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
Inoltre, al seguente link è possibile scaricare il contratto di assicurazione vigente ed il modulo per la denuncia di sinistro.
Se avete denunciato un sinistro da incidente da gas e desiderate ricevere informazioni sullo stato della pratica telefonate al Numero Verde CIG 800.92.92.86 e digitate il tasto 1. Il numero verde CIG è attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00; il Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Il servizio viene sospeso in alcuni periodi dell'anno, generalmente coincidenti con periodi di festività o vacanza.
Le informazioni sullo stato delle pratiche aperte possono essere richieste anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo assigas@cig.it fax al numero 02.72001646.
Procedura per l’attivazione della fornitura di gas per un nuovo impianto* ovvero per l'attivazione o riattivazione della fornitura di gas per impianti modificati** o trasformati***:
La Delibera 40/14 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico prevede l'obbligo di accertamento documentale della sicurezza per gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti e le procedure necessarie per l’attivazione della fornitura, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti. La delibera si applica a tutti gli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di reti con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali.
L'inizio della erogazione del gas è subordinato all'esito positivo dell'accertamento di conformità della documentazione di sicurezza attestante la rispondenza dell'impianto di utenza alle vigenti disposizioni. La modulistica deve essere compilata e sottoscritta dal cliente e dall'installatore, ciascuno per le parti di propria competenza e trasmessa alla società di distribuzione.
Il cliente finale dovrà consegnare al distributore i moduli H e I che troverà di seguito, debitamente compilati e firmati.
L'accertamento è di competenza delle società di distribuzione, tenuta all’obbligo di subordinare l'inizio dell'erogazione del gas all'esito positivo dell'accertamento della documentazione che attesti, nel rispetto della normativa vigente, la corretta esecuzione dell'impianto.
Allegati:
Allegato G/40 “Procedura per l'attivazione o riattivazione della fornitura gas”
* Impianto di utenza nuovo: è l’impianto di utenza di nuova installazione;
** Impianto di utenza modificato: è l’impianto di utenza in servizio sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria che hanno comportato la temporanea sospensione della fornitura di gas;
*** Impianto di utenza trasformato: è l’impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas
Indirizzi utili per le comunicazioni dei Distributori di gas naturale
In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 294/06, si rende noto l’indirizzo di posta elettronica certificata switching.gas@pec.aceaenergia.it a cui inviare le comunicazioni tra operatori.
In caso di un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore, le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate al seguente numero di fax 06 57993356 ovvero al seguente indirizzo postale Piazzale Ostiense 2, 00154 – Roma.
Si rende noto che non saranno prese in considerazione comunicazioni di reclamo o comunque non inerenti a quelle sopra elencate.
In questa sezione informativa, destinata ai clienti finali di gas naturale, sono riportate le disposizioni del Decreto 27 dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico in merito al Piano di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti:
a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale
oppure
a inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale.
Il Piano di Emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi e individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’energia elettrica responsabili della loro attuazione.