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Il giudice di Pace di Cassino con una sentenza ha rigettato il ricorso presentato da un utente di Cassino che aveva chiesto ai giudici di dichiarare nulla una sua bolletta dell’acqua. Confermata in pieno dunque la legittimità dell’operato di Acea Ato 5. Due erano le principali motivazioni a supporto della richiesta dell’utente che non hanno convinto i giudici: la prima faceva riferimento alle letture del contatore. Secondo l’utente la Società non avrebbe rispettato la Carta dei servizi laddove prevede che “la lettura dei contatori viene effettuata almeno due volte l’anno”. “La carta dei servizi – argomentano i giudici invece nella sentenza – è un atto di autoregolamentazione che il soggetto esercente il servizio assume nell’ambito dell’organizzazione dell’attività avente per obiettivo la valorizzazione di principi, regole e livelli qualitativi afferenti alle prestazioni pubbliche, allo scopo di potenziare e di migliorare complessivamente l’azione dell’amministrazione di erogazione”. I giudici inoltre evidenziano come, nel caso specifico, il contatore dell’utente, si trovi all’interno dell’abitazione.

“Conseguentemente la stessa Società – si legge sulla sentenza - poteva essere impossibilitata all’effettuazione delle periodiche letture da parte del personale dipendente, dovuta ad assenze del titolare dell’utenza nell’impossibilità di accedere alla proprietà”. L’altra motivazione alla base del ricorso respinto dal Giudice di Pace era la presunta illegittimità delle partite pregresse dovute come conguaglio per gli anni 2006-2011. Si legge invece nella sentenza: “Il Tar del Lazio con sentenza depositata in data 26.06.2016 ha ritenuto legittima la determinazione dei conguagli e dei livelli di esercizio con riferimento alla gestione dal 2006 al 2011. Somme che gli utenti con rapporto contrattuale in essere dal 2006 sono comunque tenuti a corrispondere al gestore in ragione dei maggiori costi sostenuti e giustificati come efficienti”. In conclusione dunque il Giudice ha rigettato la domanda dell’utente e dichiarato “dovuta dall’attore in favore della Società convenuta la somma richiesta”.

Frosinone, 02 febbraio 2017

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