In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ha approvato - previo parere favorevole del Comitato Operazioni Parti Correlate - la proposta di un possibile accordo transattivo con Roma Capitale (l’“Accordo Transattivo”) funzionale a disciplinare le reciproche posizioni e le modalità di risoluzione consensuale anticipata dei rapporti contrattuali fra le parti relativi al servizio per l’illuminazione pubblica erogato dalla Società e per essa dalla controllata areti S.p.A..
La risoluzione consensuale, stante la natura di servizio pubblico essenziale ai sensi della normativa applicabile, avverrà necessariamente alla data di effettiva presa in carico da parte dell’operatore che ne risulterà aggiudicatario ad esito dell’esperimento, da parte di Roma Capitale, delle procedure che saranno avviate per l’affidamento del servizio.
Quanto ai termini economici del possibile Accordo Transattivo, in sostanziale coerenza con la delibera della Giunta Capitolina n. 312 dell’11 agosto 2022, è previsto, ad esito di reciproche rinunzie delle parti, il riconoscimento di crediti vantati da Acea/Areti nei confronti di Roma Capitale, dell’importo complessivo di circa Euro 100,6 milioni. La transazione non avrà impatti economico finanziari significativi al 31 dicembre 2023 avendo già la società aggiornato le proprie stime secondo i criteri previsti dalla normativa applicabile.
L’Accordo Transattivo – il cui contenuto rispecchia le interlocuzioni fra le parti a seguito del parere dell’AGCM del 1° dicembre 2020 – potrà essere perfezionato subordinatamente al positivo completamento dell’iter deliberativo di Roma Capitale.
La prospettata sottoscrizione dell’Accordo Transattivo si configura come operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi della Procedura OPC di Acea nonché dell’Allegato 1 al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (“Regolamento OPC”), alla luce del fatto che Acea è controllata da Roma Capitale, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del cod. civ., e che il controvalore complessivo dell’operazione supera la soglia di materialità di cui all’art. 1.2 e all’Allegato 1 della stessa Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.
In considerazione di quanto precede, Acea provvederà alla pubblicazione di un apposito documento informativo - ai sensi dell’art. 5 del Regolamento OPC - entro il termine di 7 giorni successivo alla sottoscrizione dell’Accordo Transattivo, a cui si fa rinvio per ulteriori informazioni in merito al contenuto e alle motivazioni dell’accordo stesso.
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