Trattamento informazioni societarie

Il Regolamento


Il Regolamento bilancia le necessità di riservatezza e confidenzialità delle informazioni di Acea e delle sue controllate e l’esigenza di assicurare al mercato un’informativa corretta, chiara e tempestiva.
Il Regolamento, adottato in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e regolarmente aggiornato, contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle informazioni riservate, e alle procedure da osservare per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni, con particolare riferimento alle cosiddette “Informazioni Privilegiate” ai sensi del regolamento UE 596/2014 (Market Abuse Regulation).

Il Regolamento mette in atto una serie di procedure volte a evitare l’abuso delle informazioni privilegiate (condotta di una persona che acquista o cede, in base a informazioni privilegiate di cui è in possesso, gli strumenti finanziari a cui queste informazioni si riferiscono),  le comunicazioni illeciti di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, bilanciando le necessità di riservatezza e confidenzialità delle informazioni di Acea e delle sue controllate e l’esigenza di assicurare al mercato un’informativa corretta, chiara e tempestiva.

In particolare, il Regolamento:

  • stabilisce le modalità di trattamento e diffusione delle informazioni societarie all’interno del gruppo
  • codifica il dovere di riservatezza degli esponenti aziendali che entrino in possesso di informazioni la cui intempestiva diffusione potrebbe recare nocumento al patrimonio della società e/o dei soci, ma anche l’obbligo della società, in presenza di circostanze qualificate, di provvedere a darne tempestiva ed esauriente informazione al mercato
  • prevede la procedura di formazione dei comunicati relativi alle informazioni Price Sensitive, per prevenire possibili distorsioni o irregolarità informative

Informazioni privilegiate

Ai sensi della disciplina Market Abuse, le informazioni privilegiate sono quelle che riguardano, direttamente o indirettamente, Acea o uno o più strumenti finanziari; hanno carattere preciso; non sono state rese pubbliche e, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

Il regolamento fissa le procedure per il trattamento e la circolazione delle informazioni privilegiate, e in particolare:

  • le procedure per la gestione e l'emissione dei comunicati price sensitive
  • gli obblighi informativi delle controllate verso Acea
  • il comportamento da tenere in caso di rumors di mercato
  • i casi dove è possibile ritardare la diffusione di notizie
  • l'elenco delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

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