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La bolletta di prescrive in 5 anni, a partire dal 2020 il termine scenderà a 24 mesi
Per avvalersi della prescrizione il contatore dei consumi deve essere accessibile
La bolletta dei consumi idrici o di conguaglio si prescrive in 5 anni (a partire dal 2020, come stabilito dalla Legge di bilancio 2018, il termine scenderà a due anni).
L’utente può quindi far valere la prescrizione delle somme richieste una volta che siano trascorsi 5 anni senza che il gestore ne abbia richiesto il pagamento o abbia inviato atti interruttivi. Stessa cosa accade per le bollette emesse a conguaglio e relative a periodi superiori ai 5 anni.
Tutto questo, però, vale solo per i casi in cui il contatore sia liberamente accessibile, oppure l’utente stesso abbia inviato l’autolettura, tramite gli appositi canali messi a disposizione dal gestore.
Va ricordato infatti che il gestore è tenuto a fare almeno due tentativi di lettura all’anno (tre in caso di consumi superiori a 3.000 mc). Quando il contatore non è accessibile, quindi, il gestore fatturerà “in acconto salvo conguaglio”; conguaglio che emetterà solo al momento in cui potrà effettivamente riscontrare l’esatto consumo.
Per avvalersi della prescrizione, dunque, è necessario che il contatore dei consumi sia accessibile all’incaricato o, qualora non lo sia, che la lettura sia stata comunicata dall’utente stesso.
Questo perché, se tutti i tentativi di lettura hanno avuto esito negativo e l’utente non si è reso disponibile ad agevolare l’accesso al misuratore, nessuna responsabilità potrà essere addebitata al gestore per non aver accertato i consumi e richiesto per tempo i pagamenti dovuti.
L’eccezione di prescrizione sarà accolta ogni qual volta il ritardo nell’emissione della fattura di conguaglio sia dovuto ad un’assenza di letture imputabile alla Società.
L’eccezione di prescrizione sarà invece respinta nel caso in cui il contatore sia collocato all’interno della proprietà del cliente e quest’ultimo abbia impedito alla Società l’accesso al misuratore e quindi la possibilità di rilevare i consumi effettivi, nonché in presenza di qualsivoglia opera che non permetta la rilevazione della lettura.
Si ricorda che l’autolettura può essere inviata ad Acea Ato5 tramite: numero verde 800.639.251, web www.aceaato5.it registrandosi allo sportello online MyAcea, app MyAcea, email commerciale@aceaato5.it, sms 339.99.42.943 o recandosi presso gli sportelli commerciali di Frosinone o Cassino.
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