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Acea Ato 5 informa

Entra in vigore la Remsi, obbligatorio l’avviso bonario e la messa in mora.
Solo chi ha il bonus idrico non potrà essere disalimentato.

Dal prossimo 1° gennaio, saranno operative le nuove norme uguali in tutta Italia, stabilite dall’Arera (l’Authority che vigila sui servizi idrici), relative alle azioni che il gestore può intraprendere, a tutela del proprio credito, nei confronti degli utenti che non pagano le bollette dell’acqua.
Di seguito sintetizziamo le regole previste per i casi di morosità che non facciano riferimento a condominii, per i quali valgono norme differenti, a tal riguardo l’Arera ha invitato gli enti di governo d’Ambito a dare indicazioni ai gestori affinché si superi la presenza di un unico misuratore condominiale per giungere alla dotazione di un singolo contatore e un singolo contratto per ogni alloggio. Inoltre, l’Authority ha avviato un’apposita indagine conoscitiva per monitorare la situazione delle utenze condominiali.
Le novità sono previste dalla delibera dell’Arera (311/2019/R/idr) recante “Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI)” che introduce i concetti di “limitazione “e di “sospensione” del servizio: per “ limitazione” si intende la riduzione del flusso erogato, garantendo il “quantitativo essenziale” fissato dalla legge in 50 litri/giorno/occupante e si applica solo alle utenze domestiche residenti; per “sospensione”, invece, si intende un’interruzione della fornitura d’acqua, senza risoluzione del contratto e senza rimozione del misuratore.
Sono individuate due categorie di utenze “non disalimentabili”: quelle pubbliche (come ospedali, scuole, caserme, stazioni di polizia, ecc.) e quelle domestiche residenziali dirette (non condominiali) che abbiano ottenuto il ‘Bonus sociale idrico’ (cosiddette utenze vulnerabili). Attenzione, però: quest’ultime non possono essere ‘sospese’ o ‘disattivate’ ma possono essere ‘limitate’, cioè può essere ridotto il flusso idrico.
Le altre utenze domestiche residenti, che non godono del Bonus Idrico, in caso del perdurare della morosità possono essere dapprima ‘limitate’ (quando tecnicamente possibile), in seguito, trascorsi almeno 25 giorni, possono essere ‘sospese’ (cioè può essere interrotto il flusso idrico e sigillate). Se, a seguito di ciò, l’utente moroso manomette la rete o rimuove i sigilli, l’utenza può essere disattivata. L’utenza può essere inoltre disattivata in caso di morosità pregressa.
Le altre categorie di utenze (commerciale, artigianale, agricolo, ecc.) sono sempre ‘sospendibili’ e ‘disattivabili’.
Le procedure da adottare sono abbastanza complesse e precise, molto dettagliate nelle varie casistiche fra utenti non domestici, utenti domestici residenti e non residenti e utenti che godono di bonus idrico.
La REMSI prevede, infatti, che trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata, il gestore invii un “sollecito bonario” all’utente con tutta una serie di informazioni per il versamento del dovuto e l’avviso delle procedure in cui può incorrere; trascorsi almeno 25 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, se è già stato inviato il sollecito bonario e sono trascorsi almeno 15 giorni dal suo invio, il gestore può procedere alla “messa in mora” a mezzo PEC o raccomandata con indicazione della data da cui potrà essere attuata l’eventuale limitazione della fornitura (se tecnicamente possibile), la sospensione o la disattivazione. Preventivamente il gestore provvede a incamerare, se costituito, il deposito cauzionale, che dovrà poi essere nuovamente versato.
L’Utente moroso ha la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito nelle fasi di “sollecito bonario” e “di messa in mora” ed in generale qualora l’importo della fattura superi almeno dell’80% il valore economico del consumo medio annuo degli ultimi 12 mesi.
I costi di spedizione del sollecito bonario e/o della comunicazione di messa in mora saranno a carico dell’utente moroso nonché gli interessi di mora. Agli utenti che non siano beneficiari di bonus idrico, potranno anche essere richiesti i costi del limitatore e della sua installazione, di sospensione o disattivazione e i successivi costi di ripristino o riattivazione dell’utenza.

 

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