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Acea Ato 5 informa

La risposta all’interrogazione parlamentare sulle ingiunzioni fiscali emesse da Acea ato5 contro i morosi

Il Ministero delle Finanze ha ribadito la conformità del decreto Padoan alla normativa

<Non ricorrono i presupposti che possano determinare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto Padoan, dal momento che sussistono tutti i requisiti di legge previsti per la sua emanazione>. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare, presentata lo scorso settembre, in merito all’attività di riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Acea Ato 5 nei confronti degli utenti morosi del servizio idrico integrato.

Il Mef ha riscontrato le segnalazioni degli interroganti ed ha ricostruito il quadro normativo che disciplina la materia, ricordando che la riscossione coattiva a mezzo ruolo affidato ai concessionari (ora agenti della riscossione) è stata estesa nel 2006 - espressamente - anche alla tariffa dell’acqua. <Emerge, pertanto - si legge nella risposta -, un’espressa attenzione del legislatore alla riscossione con ruolo della tariffa idrica>.
Nella risposta si ricorda che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, come è Acea Ato 5, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Tale autorizzazione ad Acea Ato 5, come noto, è stata rilasciata con il decreto del ministro Padoan a febbraio 2016. Per procedere ad iscrizione a ruolo, è però necessaria la previa emissione di un’ingiunzione conforme alla legge (la cosiddetta ingiunzione fiscale).
Dal Mef osservano anche che, nel caso della tariffa idrica, la valutazione del Ministro la sussistenza della «rilevanza pubblica» del credito, appare anche ridondante, poiché lo stesso legislatore - come detto - ha già equiparato la medesima alla riscossione delle entrate degli enti territoriali.
Passano l’esame del Ministero anche i profili relativi alla rilevanza pubblica dei crediti vantati da Acea Ato 5 e per più aspetti, già evidenziati dalla giurisprudenza in materia: tale rilevanza, infatti «può essere riferita all'interesse della collettività che, ad esempio, usufruisce del servizio, quindi in relazione alla maggiore efficienza dello stesso. Ma può essere riferita, altresì, all'interesse della società alla immediata riscossione delle proprie entrate». Inoltre - dicono in sintesi dal Mef, essendo una società a partecipazione, Acea Ato 5 deve vigilare sul mancato pagamento da parte degli utenti morosi in quanto ciò rischia di compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda e quindi, in ultima analisi, di pregiudicare la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche gestite.
Infine, gli interroganti richiamavano anche le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, nella sentenza 335/2008, ritenendo che il Giudice delle leggi avesse in qualche modo escluso o quantomeno limitato la possibilità di avvalersi dello strumento del ruolo per la riscossione da parte di soggetti che non fossero enti pubblici in senso soggettivo, così come avessero escluso lo stesso strumento di riscossione per corrispettivi di natura privatistica. Il Ministero ha, invece, rilevato che il legislatore ha comunque previsto la possibilità di iscrivere a ruolo, in generale, le prestazioni patrimoniali imposte, ravvisando la necessità di utilizzo del ruolo anche per entrate aventi causa di diritto privato, come i corrispettivi idrici, in tal caso sottoponendola, come anzidetto, alla garanzia della previa notifica di un titolo esecutivo all'utente moroso.
<Declinato in tal modo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - concludono dal Mef -, a legislazione vigente, non ricorrono i presupposti che possano determinare l'adozione di un provvedimento di revoca del predetto decreto, dal momento che sussistono tutti i requisiti di legge previsti per la sua emanazione>.

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