Operazioni con Parti Correlate

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Adottata nel 2011, la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate è stata modificata dal Consiglio di Amministrazione il 18 dicembre 2013 con decorrenza al 1° gennaio 2014, il 21 giugno 2021 con decorrenza dal I° luglio 2021 e successivamente il 14 giugno 2023. L'applicazione della Procedura è estesa alle persone fisiche o giuridiche che, in proprio o attraverso società controllate, direttamente o indirettamente, anche attraverso fiduciari o interposte persone, detengono almeno il 5 per cento del capitale sociale di Acea.

La Procedura classifica le Operazioni con Parti Correlate in tre categorie:

  • Le operazioni di maggiore rilevanza, in cui almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 5%, la cui approvazione è riservata al CdA;
  • Le operazioni di importo esiguo, con soglie di esiguità differenziate in considerazione della natura della controparte e della tipologia di operazione;
  • Le operazioni di minore rilevanza, in cui rientrano tutte le OPC diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e di importo esiguo.

La Procedura OPC prevede che, prima dell’approvazione di un’operazione con parti correlate, sia di minore Rilevanza che di maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è disciplinato da apposito regolamento, da ultimo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2023.

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