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Acea Ato 5 informa

Cosa succede se non si paga la bolletta dell’acqua? Si riceverà prima un avviso bonario e poi una messa in mora formale con l’indicazione di tutte le azioni consentite al Gestore in caso di morosità. Il mancato pagamento dei corrispettivi idrici dovuti può infatti comportare la limitazione e la successiva sospensione della fornitura dell’acqua fino al distacco.
È importante comprendere che il processo di gestione del mancato pagamento è stabilito dall’Arera, l’Authority che vigila sulla gestione del servizio idrico integrato, ed è lo stesso per tutta Italia. L’Arera ha emanato un apposito regolamento (chiamato ‘REMSI’, che sta per ‘Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato’) – in vigore dal gennaio 2020 – con cui vengono dettate norme puntuali e stringenti e a cui ogni gestore deve adeguarsi. Questo regolamento stabilisce le procedure, le modalità e i tempi che il gestore deve rispettare per esigere il pagamento di quanto dovuto.
Lo scorso anno, all’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, tali procedure di gestione della morosità sono state sospese (inibendo di fatto i distacchi). Tale blocco, come stabilito dall’Arera, è scaduto, però, il 3 maggio 2020 per tutte le utenze non domestiche e il 17 maggio 2020 anche per le utenze domestiche. Da quelle date, quindi, i gestori erano tenuti a riapplicare il REMSI. Per completezza d’informazione Acea Ato5, in accordo con EGA (Autorità d’ambito), ha ulteriormente prorogato la ripresa delle attività di limitazione/sospensione sulle forniture idriche fino a tutto il mese di settembre 2020 per consentire agli utenti di regolarizzare la propria situazione amministrativa senza alcun disagio.
In base al REMSI, per ‘limitazione’ si intende la riduzione del flusso erogato, garantendo il “quantitativo essenziale” fissato dalla legge in 50 litri al giorno per occupante. La limitazione si applica solo alle utenze domestiche residenti e ove tecnicamente possibile. Per “sospensione”, invece, si intende l’interruzione della fornitura d’acqua, senza risoluzione del contratto e senza rimozione del misuratore.
Il Regolamento individua due categorie di utenze “non disalimentabili”: quelle pubbliche (come ospedali, scuole, caserme, stazioni di polizia, ecc.) e quelle domestiche residenziali dirette (cioè non condominiali) che abbiano ottenuto il ‘Bonus sociale idrico’ (cosiddette utenze vulnerabili). Attenzione, però: quest’ultime non possono essere ‘sospese’ o ‘disattivate’ ma possono essere ‘limitate’, cioè può essere ridotto il flusso idrico.
Le utenze domestiche residenti, che non godono del Bonus Idrico, in caso del perdurare della morosità, dopo la limitazione del flusso d’acqua e la sospensione dell’erogazione possono essere disattivate se l’utente moroso manomette la rete o rimuove i sigilli; inoltre, le stesse utenze possono essere distaccate (chiusura del contratto) in caso di morosità pregressa.
Le altre categorie di utenze (commerciale, artigianale, agricolo, ecc.) in caso di morosità possono essere sempre sospese e disattivate.
Acea Ato 5 invita gli utenti che dovessero trovarsi in situazione di difficoltà economica a contattare con fiducia l’Azienda per rappresentare il problema e concordare rateizzazioni capaci di agevolare la regolarità dei pagamenti.
Si può contattare Acea Ato5 tramite il portale www.myacea.it; l’App MyAcea; il numero verde commerciale 800 639 251; lo Sportello Digitale (www.aceaato5.it) o l’email commerciale@aceaato5.it
 

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