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Acea Ato 5 informa

Da gennaio il precedente termine di 5 anni è sceso a 2 in caso di ritardi del gestore.
Stabilita anche una frequenza minima di fatturazione pari a un mese.

Dallo scorso 1° gennaio, la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni, per gli usi domestici, le microimprese e i professionisti. Ora, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile al Gestore, l’utente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
La novità, già in vigore per i servizi di energia elettrica e gas, era stata introdotta nel settore idrico con la legge Finanziaria 2018 ma resa operativa solo da quest’anno.
La prescrizione biennale si applica alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020.
Con le nuove regole, i gestori del servizio idrico possono emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni, oppure, in alternativa, possono evidenziare gli stessi, nella medesima fattura che contiene anche gli importi per consumi più recenti, purché in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso in cui il consistente ritardo nella fatturazione sia dovuto a esclusiva responsabilità del gestore, questi ha l’obbligo di informare gli utenti della possibilità di eccepire gli importi per i quali può esser fatta valere la prescrizione e di fornire un format che faciliti la comunicazione della volontà degli stessi utenti di non pagare.
Bisogna ricordare, infatti, che la prescrizione non è automatica e deve essere lo stesso utente a chiedere che gli venga applicata, tuttavia è fatta salva la facoltà del Gestore di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto relativamente agli importi oggetto di prescrizione, fornendo adeguata comunicazione all’utente finale
In caso, invece, di presunta responsabilità dell'utente nel ritardo di fatturazione, il gestore dovrà indicare la motivazione per cui ritiene che il ritardo sia determinato dall’utente e informare lo stesso della possibilità di inviare un reclamo e le relative modalità per presentarlo.
L’Arera, Authority di regolazione del servizio idrico, ha disciplinato la materia con la delibera 547/2019/R/idr che, per evitare bollette troppo ravvicinate, stabilisce anche una frequenza minima delle fatturazioni che non può essere inferiore al mese. Lo stesso provvedimento, inoltre, punta a incentivare il miglioramento del servizio all'utenza e i rapporti contrattuali, individuando un meccanismo di premi e penalità per migliorare gli standard qualitativi e il rapporto contrattuale tra gestore e utente.

 

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