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Il Tribunale ha condannato due utenti a rimuovere l’ostacolo e pagare le spese
L’utente è il mero detentore del misuratore e non può impedirvi l’accesso


Il regolamento del servizio idrico integrato nell’Ato 5 di Frosinone stabilisce che il contatore per la misura del consumo è “di proprietà del gestore, gli utenti sono i consegnatari e sono responsabili di qualunque omissione o danno ad esso arrecato”.
Apporre, quindi, arbitrariamente un lucchetto al vano che contiene il contatore dell’acqua o applicare qualsiasi altra apparecchiatura finalizzata ad impedire ad Acea Ato 5 l’accesso al misuratore costituisce una turbativa dei diritti ovvero del possesso che il gestore vanta sullo strumento di misurazione dei consumi.
Il principio, già oggetto di numerose decisioni, è stato di recente ribadito anche dal Tribunale di Frosinone che è dovuto intervenire a seguito dell’iniziativa intrapresa da alcuni utenti, i quali avevano deciso di ‘bloccare’ l’accesso al contatore chiudendolo a chiave.
Lo scorso agosto, infatti, il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice delegato, ha stabilito che costituisce ‘spoglio del possesso’ la decisione di un utente di mettere il lucchetto al proprio contatore al fine di impedire ai tecnici di Acea Ato 5 di intervenire sul misuratore del consumo. Il Giudice ha quindi ordinato al medesimo utente di rimuovere l’ostacolo, condannandolo nel contempo al pagamento della somma di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione del lucchetto e al pagamento di euro 500 in caso si ripetesse in futuro la stessa violazione. La decisione del giudice è stata anche confermata dal Collegio del Tribunale chiamato a pronunciarsi a seguito del reclamo presentato dall’utente.
L’utente - che aveva anche rifiutato l’accordo conciliativo proposto dal giudice - è stato inoltre condannato al pagamento delle spese pari a euro 2.786 nel primo giudizio e a euro 2.000 per la fase del reclamo, oltre oneri di legge.
Stesso principio è stato ribadito con un'altra ordinanza, sempre dello scorso agosto, che ugualmente ha deciso del comportamento tenuto da un altro utente ciociaro, il quale aveva similmente bloccato l’accesso al contatore dell’acqua sempre con l’apposizione di un lucchetto.
L’utente del servizio idrico, insomma, non può impedire al gestore di accedere al misuratore dei consumi per l’effettuazione di tutti gli interventi necessari: dalla manutenzione, alla lettura, alla sostituzione, compresa la rimozione dello stesso, in caso di morosità e una volta espletate tutte le procedure previste.
Vale, poi, la pena evidenziare che, come previsto dal Regolamento del servizio idrico, il gestore può imporre “a spese dell’utente, il cambiamento di posto del contatore qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell’utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore”.
Inoltre, si ricorda che l’apposizione del lucchetto a chiusura del contatore, può integrare, in base alla più recente interpretazione giurisprudenziale, anche il reato di violenza privata poiché, operando in tal modo, si impedisce coattivamente al gestore di esercitare un suo diritto qual è quello di accedere liberamente al misuratore idrico.
 

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