Acea Ato 5 informa

Il servizio idrico va gestito a livello di Ambito territoriale ottimale.
A legislazione vigente non è possibile che la gestione torni ai singoli Comuni.

Come noto, la gestione del servizio idrico integrato è organizzata su base di ambiti territoriali ottimali (in sigla Ato), ovvero porzioni di territorio - che vengono delimitate dalla Regione - tali da garantire una gestione efficace, efficiente ed economicamente sostenibile del servizio, superando e razionalizzando - come prevede la legge - la frammentazione gestionale del passato.

Questa innovazione nella politica di gestione del servizio è stata introdotta dalla legge n.36 del 1994, la cosiddetta Legge Galli, e poi recepita dal Decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero il Testo unico sull’Ambiente.

Queste disposizioni di legge prevedono espressamente che “gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito” e che allo stesso ente d’ambito è trasferito l'esercizio delle competenze - prima spettanti agli enti locali - in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture.

Questo vuol dire che - senza una revisione legislativa - il ritorno alla gestione “fatta dal singolo Comune” del servizio idrico non è ad oggi possibile, quello che gli enti locali possono fare, reperendo le risorse economiche necessarie, è affidare la gestione del servizio (sempre però a livello di Ato) ad un’azienda di cui essi stessi sono i soci.

Fino al 31 dicembre 2012, il Testo unico per l’Ambiente stabiliva che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato era facoltativa per i Comuni fino a 1.000 abitanti purché ricompresi nel territorio di una Comunità montana, a condizione però che gestissero l’intero servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) e previo consenso dell’Autorità d’ambito competente. Gli stessi comuni, però, avrebbero comunque fatto parte obbligatoriamente dell’Ato.

Questa particolare previsione è stata però abolita in seguito all’entrata in vigore delle norme contenute nella legge finanziaria 2010, che ha fatto salve le gestioni comunali nel frattempo avviate sulla scorta della normativa abrogata: in parole semplici, i piccoli Comuni montani che non avessero aderito alla gestione unica dell’Ambito potevano continuare a gestire il servizio integrato autonomamente; gli altri - benché in possesso dei requisiti - non avrebbero potuto più pretenderlo.

La particolare normativa, poi, è nuovamente cambiata a fine 2015. Sempre salvaguardando le gestioni autonome dei piccoli Comuni (là dove già avviate), il legislatore ha stabilito che sono fatte salve anche le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti (quindi già in essere e in Comuni non transitati nella gestione unica dell’Ato), nei Comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico, stabilendo che sia l'ente di governo d'ambito ad accertare l'esistenza contestuale dei requisiti richiesti.

Al di fuori di tali principi, nessuna gestione autonoma può, a normativa vigente, essere in atto.

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