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Acea Ato 5 informa

Il Sindaco non può vietare al gestore l’interruzione della fornitura nei confronti dei morosi


Il Comune è soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra Acea Ato 5 e cliente idrico


A più riprese, negli ultimi anni, i giudici del Tar sono intervenuti, con sentenza, chiarendo che i sindaci non possono utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per imporre al Gestore del servizio idrico integrato di non disalimentare gli utenti morosi o di ripristinare il servizio a quanti è stato sospeso proprio per il mancato pagamento delle bollette; così come non possono intervenire con lo stesso strumento per vietare genericamente, e senza un termine temporale, al Gestore di distaccare i contatori delle utenze morose.

Tutte le ordinanze scrutinate dal Giudice amministrativo, che hanno interessato alcuni Comuni ricadenti nell’Ambito territoriale di Frosinone e il gestore Acea Ato 5, hanno visto l’emissione di sentenza - nella quasi totalità con la formula semplificata, vista la manifesta illegittimità dell’atto - di annullamento del provvedimento sindacale e conseguente condanna del municipio al pagamento delle spese.

<Il Sindaco - ha ribadito ogni volta il Tar - non può intervenire con l’ordinanza (...) a vietare al gestore l’interruzione della fornitura nei confronti di singoli utenti morosi, poiché in questo caso si realizza uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore–utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento (...) e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale>.

In merito alle motivazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, spesso poste alla base delle ordinanze, il Tar ha spiegato: <a) non è dimostrato che nella fattispecie esista una situazione di attuale pericolo per la salute e l’igiene pubblica (...); b) l’ordinanza effettivamente si risolve in un’alterazione del rapporto contrattuale tra gestore del servizio idrico integrato e singoli utenti, dato che al primo viene inibito in via generale e senza limiti di tempo il ricorso al principale strumento di reazione agli inadempimenti dei secondi>.

Nelle scorse settimane, infine, il Tar del Lazio si è pronunciato anche su due ordinanze tramite le quali i sindaci avevano imposto al Gestore, prima di procedere al distacco delle utenze morose, di comunicare i dati delle medesime al Comune, affinché l’ente potesse valutare se le situazioni di morosità segnalate rientrassero tra quelle non disalimentabili, per la presenza di una grave situazione di disagio economico-sociale, come previsto dal Dpcm 29 agosto 2016.

Benché le sentenze dichiarino la cessata materia del contendere (poiché i sindaci hanno provveduto a ritirare in autotutela i provvedimenti, riconoscendone la potenziale illegittimità), il Giudice è entrato ugualmente nel merito della questione - tanto da condannate al pagamento delle spese i municipi per soccombenza virtuale - ed ha spiegato in entrambi i casi che: <l’atto (...) appare manifestamente illegittimo per violazione degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 e dei principi generali in materia di adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti giacché: a) è stata adottato sulla base di una situazione di pericolo soltanto futura ed ipotetica; b) non esplicita alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria; c) reca un ordine di rispristino delle forniture idriche morose generico e generalizzato, oltre che privo di un termine di efficacia>.

Le sentenze del Tar a cui si fa riferimento sono pubblicate sul sito della giustizia-amministrativa e da tutti consultabili.

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