IT EN

Acea Ato 5 informa

Ecco quali sono le agevolazioni previste per le famiglie e i casi in cui l'utenza non è disalimentabile

Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri ad abitante al giorno, pari a 18,25 metri cubi all’anno. È quanto ha disposto il Dpcm sulla tariffa sociale idrica in attuazione della legge sul contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali.
Con un altro decreto, il forse più noto Dpcm 26 agosto 2016 sul contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, il Governo, sempre in ossequio della medesima normativa, ha fissato dei paletti - delegando la piena definizione delle regole all’Authority del settore energetico e idrico (Arera) - affinché gli utenti del servizio possano accedere al quantitativo minimo vitale, in special modo se si trovano in condizioni di disagio socio-economico.

L’Arera non ha ancora varato la regolamentazione in parola. Ma la stessa Authority ha però svolto, in questi anni, una serie di consultazioni con tutti i soggetti coinvolti e ha redatto, proprio di recente, un atto di orientamento annunciando la pubblicazione del provvedimento definitivo, entro l’estate. Ad ogni modo, appare già chiaro che lo stato di disagio socio-economico sussiste ogni qualvolta l’utente abbia diritto al bonus sociale idrico: ovvero viva in un nucleo familiare con Isee non superiore a 8.107,50 euro oppure, se con più di 3 figli a carico, non superiore a 20.000 euro.

Limitandoci al caso dei soli utenti domestici residenziali, i ‘paletti’ fissati dal Governo forniscono comunque direttive molto chiare sulle modalità con cui garantire il quantitativo minimo: anzitutto le norme vietano d’interrompere la fornitura dell’acqua agli utenti che versano in stato di disagio economico-sociale, i quali - secondo le ribadite intenzioni dell’Arera - sono da individuarsi in quelli che hanno diritto al bonus idrico. A questi utenti, spiega il Dpcm 26 agosto 2016: <è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno>. Al di fuori di questi casi, comunque, a tutti gli utenti domestici residenti deve essere garantito l’accesso <al quantitativo d’acqua minimo vitale a tariffa agevolata>.
Quindi, semplificando: i 50 litri abitante giorno debbono essere sempre erogati, che si paghi o meno la bolletta, solo agli utenti in stato di disagio socio economico; tutti gli altri, invece, hanno diritto ai 50 litri giorno pagati a tariffa agevolata. E, infatti, lo stesso Decreto precisa che la disalimentazione delle utenze domestiche residenti è possibile, al di là dai casi di disagio socio-economico, solo qualora <il mancato pagamento di fatture nel complesso superiori un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata>.

Ad ogni modo, va ricordato che, prima di procedere alla sospensione della fornitura, il Gestore è tenuto ad una serie di comunicazioni preventive, alla formale messa in mora e, qualora l’utente sia intenzionato a regolarizzare la sua posizione, a concedere agevoli piani di rateizzazione.

Infine, va ricordato che in questa fase transitoria, la stessa Arera ha previsto, sempre per le utenze domestiche residenziali, la fatturazione di default a tre componenti (la famiglia media standard), fissando al 1° gennaio 2022 il termine per consentire ai gestori l’acquisizione dei dati per allineare i sistemi di fatturazione alla reale composizione dei nuclei familiari, arrivando così alla tariffa pro-capite effettiva.
 

In evidenza

Scopri tutte le novità e le iniziative più recenti del Gruppo Acea